La figura dell’Amministratore di sostegno

La figura dell’Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”.

In altre parole, l’amministratore di sostegno consente di affiancare (o sostituire nei casi più gravi) un soggetto “fragile” nella cura della propria persona, intesa come cura della salute (ad esempio eventuali scelte sanitarie) e nella gestione degli aspetti relazionali e sociali (ad esempio nella scelta del luogo dove vivere), nonché nella cura del suo patrimonio (gestione reddituale e patrimoniale).

La procedura può essere proposta da vari soggetti, quali il coniuge, le persone stabilmente conviventi, i parenti sono al IV grado, etc.

Il procedimento si propone tramite ricorso al Tribunale (Giudice Tutelare) del luogo ove il destinatario della misura ha la propria residenza o domicilio.

Il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa la data dell’udienza per l’audizione del beneficiario (se il beneficiario è un impossibilitato a muoversi sarà necessario presentare un certificato medico in tal senso); il ricorso e il decreto devono essere notificati ai parenti prossimi a cura del richiedente.

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiata”.

È prassi indicare in ricorso il nominativo dell’amministratore di sostegno (ad esempio un prossimo congiunto), il quale verrà nominato dal Tribunale se gli altri parenti strettì sono tutti d’accordo.

In presenza di gravi motivi potrà essere nominato un soggetto terzo, iscritto in appositi elenchi presso il Tribunale.

L’incarico dell’amministratore di sostegno è tendenzialmente gratuito.

Tuttavia, in considerazione dell’entità del patrimonio del beneficiario e le difficoltà dell’amministrazione, può essere riconosciuto una equa indennità (contestualmente al deposito del rendiconto annuale l’amministratore di sostegno potrà formulare istanza per richiedere tale riconoscimento).

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